Ai sensi dell’art.16 c.1 del D.L. n.39 del 28/02/2021

Modello organizzativo di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

Con la Riforma dello Sport il Legislatore si è attivato con l’obiettivo di promuovere ulteriormente nel mondo dello Sport i valori di parità e non discriminazione così come la tutela dei minori e il contrasto alla violenza di genere. La Riforma dello Sport introduce una complessiva mobilitazione dell’intero mondo sportivo nella direzione dell’adozione di iniziative correlate e teleologicamente orientate a promuovere un più elevato livello di sensibilità ed impegno per prevenire condotte violente e discriminatorie. In questo contesto, sono tenuti ad attivarsi primariamente gli “Enti Affilianti” (Federazioni sportive, Discipline sportive associate, Enti di promozione e Associazioni benemerite) i quali entro dodici mesi dalla decorrenza delle norme, devono – sentito il parere del CONI – redigere apposite Linee Guida per supportare le società ed associazioni sportive affiliate nella predisposizione di “Modelli Organizzativi” e “Codici di Condotta” a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, etnia o orientamento sessuale, nonché per qualsiasi condizione prevista dal c.d. “Codice delle pari opportunità”. Le novità contenute nella Riforma prevedono altresì:

– Sanzioni: con l’obiettivo di promuovere il corretto e tempestivo adempimento – da parte delle società ed associazioni sportive – degli obblighi sanciti dalla Riforma dello Sport, il Legislatore ha inoltre introdotto un meccanismo sanzionatorio; in caso di mancata adozione o integrazione dei Modelli Organizzativi, difatti, le associazioni e le società sportive saranno soggette alle procedure disciplinari adottate dagli Enti Affilianti. – l’obbligo degli Enti Affilianti di integrare i propri regolamenti introducendo sanzioni disciplinari per i tesserati che abbiano violato i divieti di discriminazione contenuti nel Codice delle Pari Opportunità (come ad esempio il divieto di discriminazione nell’accesso al lavoro o per causa di matrimonio), o che risultino condannati in via definitiva per la commissione di reati a sfondo sessuale, contro i minori o di propaganda ed istigazione alla discriminazione (come ad esempio i reati di prostituzione e pornografia minorile, di violenza sessuale, di istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etica e religiosa, ecc.);

– la possibilità per il CONI, così come per gli Enti Affilianti e le società ed associazioni sportive di costituirsi parte civile nei processi penali pertinenti a carico dei loro tesserati. In questa prospettiva, le società e le associazioni sportive – sia professionistiche che dilettantistiche – sono dunque chiamate a dotarsi di appositi Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) nonchè Codici di Condotta (CC) , da predisporre sulla base delle Linee Guida (LG) messe a loro disposizione dagli Enti Affilianti.

Conseguentemente, sulla base dei predetti principi (All. 2) pervenuti dall’Osservatorio Permanente, anche la nostra Società ha adottato con Delibera del CD in data 27/12/2024:

elaborati con validità quadriennale e comunque aggiornate ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei presenti Principi Fondamentali, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e le raccomandazioni dell’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.